Nei giorni coincidenti con le festività soppresse, anche per il 2022, spetta un permesso retribuito di cui il lavoratore può goderne in caso di necessità: le regole per i dipendenti pubblici.
Sin dall’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 la cui disciplina oggi è stata trasfusa nell’art. 28, comma 6, del CCNL 21/05/2018, sono stati contrattualizzati gli effetti della legge 937/1977, stabilendo che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell’anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche a ulteriori quattro giorni di riposo
Infatti la legge 937/1977 ha stabilito che le giornate di festività soppresse sono 4. Scopriamo quali sono le regole per il 2022.
Per l’anno 2022 le giornate di permesso retribuito relative alle festività soppresse sono pari a:
Nello specifico corrispondono alle giornate ex festive le seguenti:
Si ha diritto alla maturazione dei permessi ex Festività a condizione:
Si consiglia dunque di non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività di assenze non retribuite come ad esempio aspettative, congedi non retribuiti, pena la perdita del diritto a fruire del permesso.
Della questione si è occupata in passato l’Aran, con il parere CFC45b.
Nel caso di mancata fruizione nell’anno di maturazione, imputabile solo a ragioni di servizio, il lavoratore in passato aveva diritto alla monetizzazione degli stessi.
Ma a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 8, della l. 135/2012 (cd. “Spending Review”) risulta stabilito il divieto della monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, incidendo, in modo riduttivo, sulla disciplina prevista in materia dall’allora art. 18, comma 16, del CCNL del 6.7.1995 (oggi art. 28 CCNL 21/05/2018).
L’art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 non ha operato una equiparazione piena tra il regime delle quattro giornate di festività soppresse e quello generale delle ferie. Questa è infatti limitata solo ad alcuni particolari profili della disciplina (come ad es. la maturazione di giorni nel corso dell’anno e l’importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione).
Ciò trova conferma nella circostanza che lo stesso art. 28 del citato CCNL prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) ed i giorni di riposo corrispondenti alle festività soppresse (comma 6).
Pertanto, tale riferimento contrattuale consente di affermare che, in ossequio alla L. n. 937/1977, le giornate di riposo devono essere fruite esclusivamente nell’anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelle maturate in un determinato anno all’anno successivo a quello di maturazione.
In aggiunta a ciò, la medesima disposizione di legge sancisce che la monetizzazione delle stesse può avvenire solo “per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, …” (cfr. art. 1, comma 3, della citata legge).
In conclusione, l’eventuale monetizzazione delle festività in parola (il cui importo rimane quello indicato dall’art. 1, comma 3, della L. n. 937/1977) potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti nella suindicata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Potete consultare qui il documento completo.
Fonte: articolo di Simone Bellitto